NOVITA' NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA

Dal 4 Luglio 2006 il D.L. 223/2006 (successivamente convertito con modificazioni dalla L. 248/2006) ha sancito l’obbligo di indicare nei rogiti di compravendita immobiliare:

  • le modalità analitiche di pagamento (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio);  
  • l’assistenza di un mediatore immobiliare. Si ricorda che eventuali mendaci attestazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio configurano il reato di falso ideologico di privato in atto pubblico sanzionato dall’art. 483 c.p. con la reclusione fino a due anni.

In merito alle modalità di pagamento, le indicazioni da fornire riguardano: le date di pagamento; gli importi; gli strumenti utilizzati (contanti - fino al massimo di Euro 12.500= -, assegni, bonifici, eccetera); gli estremi dello strumento utilizzato (esempio assegno numero, importo, tratto sulla banca). Le indicazioni vanno fornite anche per i pagamenti effettuati prima del 4 Luglio 2006. Deve inoltre essere indicato in atto il nominativo dell’eventuale mediatore immobiliare, la sua partita IVA, l’ammontare della mediazione, le modalità analitiche di pagamento. Si noti che tale obbligo si riferisce ai soli mediatori immobiliari e non a quelli finanziari.

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